Codice di Comportamento del Personale del CND di Perugia

Codice di comportamento del personale del Consiglio Notarile Distrettuale di Perugia

 

Articolo 1

Ambito oggettivo

Il presente codice di comportamento del personale del Consiglio Notarile distrettuale di Perugia (CND), di seguito definito "codice", adottato nella seduta del  13/01/2016 integra e specifica i doveri minimi di correttezza, trasparenza, integrità morale diligenza, lealtà, imparzialità e buona amministrazione, contenuti nel d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 al quale si rinvia per quanto non espressamente previsto e nella misura in cui le disposizioni in esso contenute siano applicabili al CND.

Il presente documento deve essere considerato in evoluzione e sarà aggiornato con periodicità al fine di accogliere al suo interno le istanze emergenti nel tempo secondo una logica di auto-aggiornamento ed alla partecipazione attiva di tutte le componenti del CND.

 

Articolo 2

Ambito soggettivo

Il presente codice si applica ai componenti del Consiglio e a tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato e determinato, compresi i dirigenti di prima e seconda fascia, al personale appartenente ad altre amministrazioni in posizione di comando, fuori ruolo o distacco da altre amministrazioni pubbliche. Gli obblighi di condotta previsti dal presente codice si applicano anche a tutti i consulenti, agli esperti e ai soggetti esterni che a qualunque titolo collaborano con il CND.

Sono inoltre tenuti al rispetto del presente codice i dipendenti e rappresentanti dei soggetti che operano per conto del CND e i loro dipendenti sulla base di rapporti contrattuali.

Dalla condivisione del presente codice deriva la comunicazione dei relativi doveri a tutte le componenti del CND e che saranno testati nel tempo attraverso case study interattive, con la collaborazione scientifica del gruppo di lavoro individuato dalla convenzione con il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Perugia.

 

Articolo 3

Principi generali

  1. Gli organi ed il personale indicato nell'art. 2 si impegnano a:
  1. Nei rapporti con i destinatari della propria azione si impegna inoltre a:

 

Articolo 4

Regali, compensi e altre utilità

l soggetti indicati nell'art. 2 si impegnano a:

Ai fini del presente articolo si intendono di modico valore regali o altre utilità di valore non superiore a 150 euro nell'anno solare, anche sotto forma di sconto.

Il Presidente vigila sulla corretta applicazione del presente articolo al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità del CND.

 

Articolo 5

Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

I componenti degli Organi e i dipendenti del CND non possono far parte di associazioni e organismi i cui interessi siano o appaiano in contrasto con i fini perseguiti dall'Ente.

Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica entro 30 gg. al Presidente la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica per l'adesione a partiti politici o a sindacati.

Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

 

Articolo 6

Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interessi

Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assunzione, informa per iscritto il Presidente di tutti i rapporti diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando: 

Il personale indicato nell'art. 2 si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali e dei superiori gerarchici.

 

Articolo 7

Obbligo di astensione 

Il personale indicato nell'art. 2 si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti o di organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il personale indicato nell'art. 2 si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.    Sull'astensione decide il Presidente.

Nel caso in cui il conflitto di interessi riguardi il Presidente, sull'eventuale astensione decide il Consiglio.

 

Articolo 8

Prevenzione della corruzione

Il personale indicato nell'art. 2 rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nel CND.

In particolare, il personale indicato nell'art. 2 rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al Responsabile della prevenzione alla corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

 

Articolo 9

Trasparenza e tracciabilità

Il personale indicato nell'art. 2 assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente, in quanto applicabili al CND e secondo quanto disposto nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione nel sito istituzionale.

La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai personale indicato nell'art. 2 deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.

 

Articolo 10

Comportamento nei rapporti privati

Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nel CND per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine del CND.

 

Articolo 11

Comportamento in servizio

Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria competenza.

Il dipendente utilizza il materiale, le attrezzature di cui dispone, i servizi telematici e telefonici per ragioni d'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dal CND.

 

Articolo 12

Rapporti con l'esterno

Il dipendente in rapporto con il pubblico opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità o il coordinamento.

Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione della pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o di diverso ordine di priorità stabilito dal CND, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche.

Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti del CND.

Il dipendente non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti.

Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata al CND.

 

Art. 13

Contratti ed altri atti negoziati

Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto del CND, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il personale indicato nell'art. 2 non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione e l'esecuzione del contratto.

Il personale indicato nell'art. 2 non conclude, per conto del CND, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 del codice civile. Nel caso in cui il CND concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni e alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

Il personale indicato nell'art. 2 che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto del CND, ne informa per iscritto il Presidente.

Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il Presidente, questi informa per iscritto il Consiglio.

Il personale indicato nell'art. 2 che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte il CND, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il Presidente.

 

Articolo 14

Vigilanza, monitoraggio e attività formative

Il Responsabile della prevenzione della corruzione vigila sull'applicazione del presente codice, ne cura l'aggiornamento, esamina le segnalazioni di violazione dello stesso e cura la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione cura altresì la diffusione della conoscenza del codice, il monitoraggio annuale sulla sua attuazione, la pubblicazione nel sito istituzionale.

Al personale del CND sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del presente codice, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.

 

Articolo 16

Responsabilità del personale conseguente alla violazione dei doveri del codice

La violazione degli obblighi previsti dal presente codice integra comportamenti contrari ai doveri di ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all' esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

 

Articolo 17

Disposizioni finali

Il presente codice entra in vigore dalla data di approvazione da parte del CND e ne viene data la più ampia diffusione con la pubblicazione nel sito web istituzionale, nonché tramite trasmissione mediante posta elettronica ai dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale e sarà oggetto di integrazione ed implementazione come indicato agli artt. 1 e 2. Il CND, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del presente codice.

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